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Per presentare un reclamo vedi indicazioni digitando PROCEDURA DI GESTIONE DEI RECLAMI.
E' inoltre possibile presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo,
qualora non si fosse soddisfatti dell’esito del reclamo all’Intermediario e/o all’Impresa o in caso di assenza di riscontro entro i termini di legge , tramite il portale disponibile sul sito internet dell'Arbitro stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove si possono consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso ed ogni altra indicazione utile.
SEZIONE VIII Informazioni sul diritto all’oblio oncologico
Si comunica al contraente che:
a. può esercitare il diritto all’oblio oncologico previsto dall’art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n.
193, cioè il diritto, in relazione alla stipulazione o al rinnovo di contratti assicurativi, delle persone
guarite da una patologia oncologica, di non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse visite
mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla pregressa condizione patologica da
cui siano state precedentemente affette ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi
di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta (o diverso termine, anche a seconda della
patologia oncologica, stabilito dalla Legge n. 193/2023 e dai decreti attuativi). Qualora
informazioni su patologie oncologiche pregresse siano già state fornite, i distributori provvedono
alla loro cancellazione entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante
l’avvenuto oblio oncologico prevista dalla legge. Per tutte le pertinenti e ulteriori informazioni si
rinvia alla lettura del Dip Aggiuntivo dell’impresa di assicurazione;
b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 2 commi da 1 a 5
della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l’efficacia e la validità del contratto. La
nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell’assicurato ed è rilevabile d’ufficio in ogni
stato e grado del procedimento.