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Larizza Intermediazioni Sas Insurance Broker

Sede legale ed uffici operativi : Via Vallotti n.22 - 13100 Vercelli  VC
Tel. +39 0161 58550 - Fax +39 0161 58550 mail : info@larizzaintermediazioni.com
legalmail: larizzaintermediazioni@pec.it - Codice Fiscale e Partita IVA : 02090190022 - REA - Vercelli n. 180137
Iscrizione Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi: n. B000055968
Responsabile dell'attività di intermediazione : Emilio Larizza n. B000054470 - 
Larizza Intermediazioni Sas e' soggetta a controllo da parte dell' IVASS - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni - gli estremi delle relative iscrizioni sono consultabili al seguente indirizzo del sito IVASS : servizi.ivass.it/RuirPubblica/
Associati ACB - Associazione categoria Brokers -  






Per presentare un reclamo vedi indicazioni digitando PROCEDURA DI GESTIONE DEI RECLAMI.

E' inoltre possibile presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, 

qualora non si fosse soddisfatti dell’esito del reclamo all’Intermediario e/o all’Impresa o in caso di assenza di riscontro entro i termini di legge , tramite il portale disponibile sul sito internet dell'Arbitro stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove si possono consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso ed ogni altra indicazione utile.

 

SEZIONE VIII Informazioni sul diritto all’oblio oncologico

Si comunica al contraente che:

a. può esercitare il diritto all’oblio oncologico previsto dall’art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n.

193, cioè il diritto, in relazione alla stipulazione o al rinnovo di contratti assicurativi, delle persone

guarite da una patologia oncologica, di non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse visite

mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla pregressa condizione patologica da

cui siano state precedentemente affette ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi

di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta (o diverso termine, anche a seconda della

patologia oncologica, stabilito dalla Legge n. 193/2023 e dai decreti attuativi). Qualora

informazioni su patologie oncologiche pregresse siano già state fornite, i distributori provvedono

alla loro cancellazione entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante

l’avvenuto oblio oncologico prevista dalla legge. Per tutte le pertinenti e ulteriori informazioni si

rinvia alla lettura del Dip Aggiuntivo dell’impresa di assicurazione;

b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 2 commi da 1 a 5

della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l’efficacia e la validità del contratto. La

nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell’assicurato ed è rilevabile d’ufficio in ogni

stato e grado del procedimento.